In tema di liquidazione del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’art. 106 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 deve essere interpretato nel senso che la mancata liquidazione del compenso consegue solo alla proposizione di una impugnazione inammissibile “ab origine” e non anche ad una pronuncia di inammissibilità che derivi da cause sopravvenute di cui l’impugnante non è responsabile.
Corte di Cassazione. Patrocinio dei non abbienti
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